Le parti contraenti riconoscono la necessita' di accordare un trattamento particolare agli Stati ACP meno sviluppati, e di tener conto delle difficolta' specifiche alle quali devono far fronte gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari. Esse accordano un'attenzione particolare al miglioramento delle condizioni di vita degli strati piu' svantaggiati delle popolazioni. La cooperazione comporta segnatamente un trattamento particolare nella determinazione del volume delle risorse finanziarie e delle relative condizioni, per consentire agli Stati ACP meno sviluppati di superare gli ostacoli, strutturali o d'altra natura, che si oppongono al loro sviluppo. Per gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari gli obiettivi della cooperazione mirano a definire e stimolare azioni specifiche intese a risolvere i problemi di sviluppo posti dalle loro situazioni geografiche.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art7 · fonte su Normattiva