1. Il Consiglio dei Ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente convenzione e prende i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione. A tal fine, su iniziativa di una parte, il Consiglio esamina e puo' prendere in considerazione qualsiasi risoluzione o raccomandazione adottata al riguardo dall'Assemblea paritetica. 2. Nei casi previsti dalla presente convenzione, le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri sono obbligatorie per le parti contraenti, che prendono i necessari provvedimenti per la loro esecuzione. 3. Il Consiglio dei Ministri puo' inoltre formulare risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni e pareri che ritenga necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissi ed assicurare un'applicazione soddisfacente della presente convenzione. 4. Il Consiglio dei Ministri pubblica una relazione annuale ed ogni altra informazione che ritenga utile. 5. La Comunita' o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei Ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente convenzione. 6. Il Consiglio dei Ministri puo' creare Comitati, Gruppi o Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritenga necessari ed in particolare preparare, se del caso, le sue discussioni su settori o problemi specifici della cooperazione, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 272, paragrafo 2.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art269 · fonte su Normattiva