1. Il Consiglio dei Ministri puo' deliberare validamente soltanto se e' presente la meta' dei membri del Consiglio delle Comunita' europee, un membro della Commissione ed i due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP. 2. Ogni membro del Consiglio dei Ministri puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro impedito. 3. Il Consiglio dei Ministri adotta il proprio regolamento interno. In questo si prevede la possibilita' che, in ogni sessione, il Consiglio esamini in modo approfondito i grandi temi della cooperazione, eventualmente preparati secondo le disposizioni dell'articolo 269, paragrafo 6.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
