1. Il Consiglio dei Ministri definisce i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'applicazione della presente convenzione. 2. Il Consiglio dei Ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente convenzione e prende i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione. Il Consiglio dei Ministri puo', a tal fine, prendere in considerazione qualsiasi risoluzione o raccomandazione adottata al riguardo dall'assemblea consultiva. 3. Nei casi previsti dalla presente convenzione, le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri sono obbligatorie per le parti contraenti, che prendono i necessari provvedimenti per la loro esecuzione. 4. Il Consiglio dei Ministri puo' inoltre formulare risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni e pareri che ritenga necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissi e per, il buon funzionamento della presente convenzione. 5. Il Consiglio dei Ministri pubblica una relazione annuale ed ogni altra informazione che ritenga utile. 6. Il Consiglio dei Ministri puo' prendere tutte le disposizioni atte a mantenere effettivi contatti e consultazioni ed un'effettiva cooperazione tra gli ambienti economici e sociali degli Stati membri e quelli degli Stati ACP. 7. La Comunita' o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei Ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente convenzione. 8. Nei casi previsti dalla presente convenzione, hanno luogo, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri in conformita' del suo regolamento interno. 9. Il Consiglio dei Ministri puo' creare comitati, gruppi o gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritiene necessari. 10. Su richiesta di una parte contraente, si possono avere scambi di idee sulle questioni in diretta relazione con le materie contemplate dalla presente convenzione. 11. Di comune accordo, le parti possono procedere a scambi di idee su altre questioni economiche o tecniche di reciproco interesse.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
