La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 marzo 1985, cioe' il 28 febbraio 1990. Diciotto mesi prima della fine di questo periodo le parti contraenti avvieranno negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito i rapporti tra la Comunita' e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro. Il Consiglio dei Ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art291 · fonte su Normattiva