Le azioni di cooperazione agricola vengono eseguite secondo le modalita' e procedure fissate per la cooperazione finanziaria e tecnica ed in questo ambito esse possono riguardare anche:

  • 1)a titolo della cooperazione tecnica: - scambi di informazioni tra la Comunita' e gli Stati ACP, nonche' fra Stati ACP (sull'utilizzazione dell'acqua, i sistemi d'intensificazione delle produzioni, i risultati della ricerca, ecc.); - scambi di esperienze fra professionisti del credito e del risparmio, delle cooperative, della mutualita', dell'artigianato, della piccola industria in zona rurale, ecc.,
  • 2)a titolo della cooperazione finanziaria: - la fornitura di fattori di produzione; - il sostegno agli organismi di regolazione dei mercati, in funzione di un'impostazione coerente dei problemi in materia di produzione e commercializzazione; - la partecipazione alla costituzione di fondi per i sistemi di credito agricolo; - l'apertura di linee di credito a favore di organizzazioni professionali agricole, di artigiani e di piccoli industriali rurali, in funzione delle loro attivita' (approvvigionamento, commercializzazione primaria, costituzione di scorte, ecc.) e a beneficio delle associazioni che attuano azioni tematiche; - sostegno all'associazione di mezzi industriali e di capacita' professionali negli Stati ACP e nella Comunita', nell'ambito di unita' artigianali o industriali per la fabbricazione di inputs e di materiali, per la manutenzione, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto, la trasformazione dei prodotti, ecc.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art32 · fonte su Normattiva