1. Le azioni della Comunita' a favore della sicurezza alimentare degli Stati ACP sono realizzate nell'ambito delle strategie o delle politiche alimentari degli Stati ACP interessati e degli obiettivi di sviluppo che essi definiscono. Esse sono realizzate, in coordinamento con gli strumenti della presente convenzione, nel contesto delle politiche della Comunita' e delle misure che rientrano in queste ultime, nel rispetto degli impegni internazionali della medesima. 2. In questo contesto puo' essere attuata una programmazione pluriennale indicativa con gli Stati ACP che lo desiderino, per consentire una migliore prevedibilita' del loro approvvigionamento alimentare.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art33 · fonte su Normattiva