[1]PROTOCOLLO N° 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa

[3]1. Ai fini dell'applicazione della convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, sono considerati prodotti originari di uno Stato ACP, purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5:

  • a)i prodotti interamente ottenuti in uno o piu' Stati ACP;
  • b)i prodotti ottenuti in uno o piu' Stati ACP per la cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio. 3. Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunita' o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa n° 10, costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o piu' Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti in questo o questi Stati ACP, purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5. 4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunita' o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o piu' Stati ACP se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o piu' Stati ACP e sono stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o piu' Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni ne' quelle indicate all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), ne' la combinazione di queste lavorazioni o trasformazioni. 6. I prodotti riportati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Cio' nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-1-art1 · fonte su Normattiva