1. La cooperazione tecnica puo' essere connessa con i progetti e programmi oppure essere generale. 2. La cooperazione tecnica connessa con i progetti e programmi riguarda in particolare:

  • a)studi di sviluppo;
  • b)studi tecnici, economici, finanziari e commerciali, nonche' ricerche e prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi;
  • c)aiuto per la preparazione dei fascicoli;
  • d)aiuto per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori;
  • e)temporanea assunzione a carico delle spese per tecnici e fornitura dei mezzi necessari alla buona esecuzione della loro missione;
  • f)azioni di cooperazione tecnica che possono essere richieste, a titolo temporaneo, per consentire l'esecuzione, la messa in funzione, la gestione o la manutenzione di un determinato progetto compresa eventualmente un'adeguata assistenza tecnica e la formazione dei cittadini del paese o dei paesi interessati. 3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare:
  • a)studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP, nonche' su problemi che interessano gruppi di Stati ACP o l'insieme di tali Stati;
  • b)studi settoriali e per prodotti;
  • c)invio negli Stati ACP di esperti, consulenti, tecnici ed istruttori degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e per periodi limitati;
  • d)fornitura di materiale didattico, di sperimentazione e di dimostrazione;
  • e)informazione generale e documentazione destinate a favorire lo sviluppo degli Stati ACP ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione. 14. Su richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' concede una priorita' speciale alle azioni di cooperazione tecnica intese a:
  • a)individuare, preparare ed eseguire progetti e programmi che rientrano nel quadro dei programmi indicativi;
  • b)agevolare l'attuazione del sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione;
  • c)sviluppare la cooperazione tecnica fra Stati ACP;
  • d)eseguire studi e ricerche orientati verso la soluzione di problemi specifici dello sviluppo economico e sociale, specie per quanto riguarda l'adeguamento tecnologico alle condizioni e alle caratteristiche particolari degli Stati ACP meno sviluppati.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art139 · fonte su Normattiva