La Comunita' e gli Stati ACP convengono di prendere tutte le misure idonee ad assicurare l'efficacia degli sforzi di cooperazione in materia di pesca nell'ambito della presente convenzione, tenendo in particolare conto della dichiarazione comune sull'origine dei prodotti della pesca. Per quanto riguarda l'esportazione dei prodotti della pesca verso i mercati della Comunita' si terra' debitamente conto dell'articolo 284.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
