Le condizioni soddisfacenti per ambo le parti, menzionate all'articolo 55, riguardano in particolare la natura e l'entita' delle contropartite di cui gli Stati ACP interessati beneficeranno nel quadro degli accordi bilaterali. Tali contropartite si aggiungeranno a tutti i contributi per progetti nel settore della pesca eseguiti in applicazione del titolo III della terza parte della presente convenzione. Tali contropartite saranno fornite in parte dalla Comunita' in quanto tale e in parte dagli armatori sotto forma di compensazioni finanziarie, comprendenti diritti per licenze ed eventualmente altri elementi concordati dalle parti all'accordo di pesca, quali sbarco obbligatorio di parte delle catture, impiego di cittadini degli Stati ACP, presenza a bordo di osservatori, trasferimento di tecnologie, aiuti per ricerca e formazione. Tali contropartite dipenderanno dall'entita' e dal valore delle possibilita' di pesca offerte nella zona economica esclusiva degli Stati ACP interessati. Per quanto riguarda la pesca delle specie fortemente migratorie, la natura delle rispettive obbligazioni risultanti dagli accordi, comprese le contropartite finanziarie, dovra' tener conto del carattere particolare di tale pesca. La Comunita' prende tutte le misure necessarie affinche' le sue navi si conformino alle disposizioni degli accordi negoziati, nonche' alla legislazione e ai regolamenti dello Stato ACP interessato.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art59 · fonte su Normattiva