La Comunita' apporta il proprio sostegno alla creazione ed espansione di qualsiasi tipo di imprese vitali che gli Stati ACP considerino importanti per i loro obiettivi di sviluppo. La Comunita' e gli Stati ACP pongono un accento particolare sul rinnovamento, la rivalorizzazione, il risanamento o la ristrutturazione delle capacita' industriali esistenti e vitali, ma provvisoriamente non operanti o non performanti, come pure sulla manutenzione di impianti ed imprese e, a tal fine, la cooperazione industriale concerne segnatamente l'assistenza all'avviamento o al rinnovamento delle imprese e la formazione corrispondente, a tutti i livelli. Particolare attenzione e' accordata: - alle industrie di trasformazione interna delle materie prime degli Stati ACP; - alle agro-industrie; - alle industrie d'integrazione idonee a creare connessioni tra i vari settori dell'economia; - alle industrie aventi effetti favorevoli sull'occupazione, sulla bilancia commerciale e sull'integrazione regionale. Il finanziamento da parte della Comunita' e' assicurato prioritariamente da prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e da capitali di rischio, che sono i modi di finanziamenti specifici per le imprese industriali.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art65 · fonte su Normattiva