In base alla richiesta di uno Stato ACP, la Comunita' fornisce l'assistenza necessaria richiesta nel settore della formazione industriale a tutti i livelli e in particolare per la valutazione delle esigenze di formazione industriale e l'elaborazione di programmi corrispondenti, la creazione e il funzionamento di istituzioni ACP nazionali o regionali di formazione industriale, la formazione di cittadini ACP in istituzioni appropriate, la formazione sul luogo di lavoro, sia nella Comunita' che negli Stati ACP, nonche' la cooperazione tra istituzioni di formazione industriale della Comunita' e degli Stati ACP, tra istituzioni di formazione industriale degli Stati ACP e tra queste ultime e quelle di altri paesi in sviluppo.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
