Per migliorare l'efficacia degli strumenti della presente convenzione, le parti contraenti adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, orientamenti, priorita' e misure che favoriscano la realizzazione degli obiettivi fissati nella presente convenzione ed un'attuazione coerente dell'assistenza finanziaria e tecnica e degli altri strumenti della cooperazione. A tal fine esse convengono di proseguire, in particolare nell'ambito delle istituzioni congiunte, il dialogo per la ricerca delle vie e dei mezzi atti a rendere sempre piu' efficace l'intervento di tali strumenti.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
