1. Quando, ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP in cui si chiede il rilascio di detto certificato per prodotti nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunita' o dai paesi e territori, prende in considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di cui all'allegato VII, l'esportatore dello Stato, paese o territorio di provenienza ha fatto sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un suo allegato. 2. L'ufficio doganale interessato puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa che e' rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 21, ed il cui modello figura nell'allegato VIII, per controllare l'autenticita' e l'esattezza dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere informazioni supplementari.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-1-art20 · fonte su Normattiva