- a)Ai fini dell'applicazione dell'articolo 129, la Comunita' fissa ogni anno, in deroga all'articolo 130, paragrafo 1 della convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui piu' elevati importati dagli Stati ACP nella Comunita' negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso d'aumento annuo del 37% sul mercato del Regno Unito e del 27% sugli altri mercati della Comunita'. Tuttavia il volume del quantitativo annuo non sara' in nessun caso inferiore a 170.000 ettolitri di alcole puro.
- b)Se l'applicazione del punto a) ostacola lo sviluppo di una corrente tradizionale di scambi tra gli Stati ACP ed uno Stato membro, la Comunita' prende provvedimenti per ovviare a tale situazione.
- c)la Comunita' s'impegna a procedere ad un nuovo esame della percentuale d'incremento annuo fissato nel presente protocollo qualora il consumo di rum negli Stati membri aumentasse notevolmente.
- d)La Comunita' si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b).
- e)La Comunita' si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
