1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente convenzione e' di promuovere il commercio tra gli Stati ACP e la Comunita', da un lato, secondo i rispettivi livelli di sviluppo, e tra gli Stati ACP, dall'altro. 2. Nel perseguimento di questo obiettivo, sara' riservata un'attenzione particolare al conseguimento di effettivi vantaggi supplementari per il commercio tra gli Stati ACP e la Comunita' e al miglioramento delle condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato, al fine di accelerare il ritmo di crescita del loro commercio in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunita' e di assicurare un miglior equilibrio degli scambi commerciali delle parti contraenti. 3. A questo scopo le parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate, enunciate nel titolo III della presente parte e nella parte seconda della presente convenzione.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
