[1]1. Per il prodotto di cui all'articolo 1, la Comunita' ed i suoi Stati membri si riservano la possibilita' di stabilire un massimale indicativo annuo al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi. 2. Se viene stabilito questo massimale, si applicano le seguenti disposizioni:

  • a)L'importo di questo massimale sara' pari alla media delle importazioni effettuate dalla Comunita' durante gli ultimi quattro anni per i quali sono disponibili dati statistici, aumentata del 5 per cento. Negli anni successivi, l'importo del massimale viene aumentato annualmente del 5 per cento.
  • b)Se nel corso di due anni successivi le importazioni del prodotto soggetto a massimale sono inferiori al 90 per cento dell'importo fissato, la Comunita' e i suoi Stati membri sospendono l'applicazione di tale massimale.
  • c)In caso di difficolta' congiunturali, la Comunita' ed i suoi Stati membri si riservano la possibilita', previa consultazione in sede di Comitato misto, di prorogare di un anno l'importo fissato per l'anno precedente.
  • d)La Comunita' ed i suoi Stati membri notificano al Comitato misto il 1 dicembre di ogni anno, l'importo del massimale per l'anno successivo.
  • e)In deroga all'articolo 2 dell'Accordo e all'articolo 1 del presente protocollo, quando e' raggiunto il massimale fissato per l'importazione del prodotto di cui al presente protocollo, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune puo' essere ristabilita all'importazione del prodotto in questione fino alla fine dell'anno civile. In tal caso, anteriormente al 1 luglio 1977: - la Danimarca e il Regno Unito ristabiliscono la riscossione di dazi doganali come segue:

[2]Percentuale dei dazi della ANNI tariffa doganale comune applicabile ----------------------------------------- 1974 40 1975 60 1976 80 l'Irlanda ristabilisce la riscossione dei dazi applicabili ai Paesi terzi. I dazi doganali risultanti dall'articolo 1 del presente protocollo sono ristabiliti il 1 gennaio successivo.

  • f)Dopo il 1 luglio 1977 le Parti contraenti esaminano in sede di Comitato misto la possibilita' di rivedere la percentuale di aumento dell'importo del massimale, tenuto conto dell'evoluzione dei consumi e delle importazioni nella Comunita', nonche' dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tale articolo.
  • g)Il massimale e' soppresso al termine del periodo di disarmo tariffario di cui all'articolo 1 del presente Protocollo.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;289~protocollo-art2 · fonte su Normattiva