• a)Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, la Comunita' fissa ogni anno, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui piu' elevati importati dagli Stati ACP nella Comunita' negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso d'aumento annuo del 40%, per quanto concerne il mercato del Regno Unito, e del 18% per gli altri mercati della Comunita'.
  • b)Qualora l'applicazione del punto a) ostacolasse lo sviluppo duna corrente tradizionale di scambi tra gli Stati ACP ed uno Stato membro, la Comunita' prenderebbe provvedimenti per ovviare a tale situazione.
  • c)La Comunita' s'impegna a procedere ad un nuovo esame della percentuale d'incremento annuo fissato nel presente protocollo qualora il consumo di rum negli Stati membri aumentasse notevolmente,
  • d)La Comunita' si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b).
  • e)La Comunita' si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~protocollo-n-5-art2 · fonte su Normattiva