[1]delle azioni

[2]§ 1. - L'avente diritto perde il diritto ad agire se, entro tre mesi a decorrere dalla conoscenza del danno, non segnala l'incidente del viaggiatore ad una delle ferrovie alle quali puo' essere presentato reclamo amministrativo in conformita' all'articolo 13. Se l'incidente e' segnalato verbalmente dall'avente diritto, una attestazione di tale avviso verbale deve essergli rilasciata dalla ferrovia alla quale l'incidente e' stato segnalato. § 2. - Tuttavia, l'azione non si estingue:

  • a)se, entro il termine previsto dal § 1, l'avente diritto ha presentato reclamo amministrativo ad una delle ferrovie indicate all'articolo 13, § 1;
  • b)se l'avente diritto fornisce la prova che l'incidente e' stato causato per colpa della ferrovia;
  • c)se l'incidente non e' stato segnalato, od e' stato segnalato con ritardo, a seguito di circostanze non imputabili all'avente diritto;
  • d)se, durante il termine menzionato nel § 1, la ferrovia responsabile, o una delle due ferrovie responsabili, a norma dell'articolo 2, § 6, ha avuto conoscenza in altro modo dell'incidente del viaggiatore.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art16 · fonte su Normattiva