[1]amministrativi
[2]§ 1. - I reclami per il risarcimento danni di cui alla presente Convenzione sono facoltativi; essi possono essere presentati ad una delle seguenti ferrovie, purche' essa abbia la sede sociale sul territorio di uno Stato aderente alla presente Convenzione: 1° alla ferrovia responsabile; se, a norma dell'articolo 2, § 6, due ferrovie sono responsabili, ad una di queste; 2° alla ferrovia di partenza; 3° alla ferrovia di destinazione; 4° alla ferrovia del luogo di domicilio o di residenza abituale del viaggiatore. § 2. - I reclami devono essere proposti per iscritto. I documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo, devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richiede.
Testo vigente dal 28 gennaio 1976
