[1]amministrativi

[2]§ 1. - I reclami per il risarcimento danni di cui alla presente Convenzione sono facoltativi; essi possono essere presentati ad una delle seguenti ferrovie, purche' essa abbia la sede sociale sul territorio di uno Stato aderente alla presente Convenzione: 1° alla ferrovia responsabile; se, a norma dell'articolo 2, § 6, due ferrovie sono responsabili, ad una di queste; 2° alla ferrovia di partenza; 3° alla ferrovia di destinazione; 4° alla ferrovia del luogo di domicilio o di residenza abituale del viaggiatore. § 2. - I reclami devono essere proposti per iscritto. I documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo, devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richiede.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art13 · fonte su Normattiva