dell'azione fondata sulla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori par. 1. Ogni azione dell'avente diritto fondata sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si estingue se l'avente diritto non segnala l'incidente subito dal viaggiatore, entro tre mesi dalla conoscenza del danno, ad una delle ferrovie alle quali puo' essere presentato un reclamo secondo l'articolo 49, par. 1. Se l'avente diritto segnala verbalmente l'incidente alla ferrovia, quest'ultima deve rilasciargli un'attestazione di tale avviso verbale. par. 2. Tuttavia l'azione non si estingue, se:

  • a)entro il termine previsto al par. 1, l'avente diritto abbia presentato un reclamo ad una delle ferrovie indicate all'articolo 49, par. 1;
  • b)entro il termine previsto al par. 1, la ferrovia responsabile o se, secondo quanto disposto dall'articolo 26, par. 4, due ferrovie sono responsabili, una delle due ferrovie abbia avuto conoscenza in altro modo dell'incidente sopravvenuto al viaggiatore;
  • c)l'incidente non sia stato segnalato o sia stato segnalato in ritardo, in seguito a circostanze non imputabili all'avente diritto;
  • d)l'avente diritto fornisca la prova che l'incidente sia dovuto a colpa della ferrovia.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art53 · fonte su Normattiva