[1]e restituzione delle indennita'

[2]§ 1. - L'avente diritto puo' richiedere gli interessi sull'indennita', da calcolare in ragione del cinque per cento l'anno. Questi interessi decorrono dal giorno del reclamo amministrativo o, se non vi sia stato alcun reclamo, dal giorno della citazione. Tuttavia, per le indennita' dovute in virtu' degli articoli 3 e 4, gli interessi decorrono soltanto dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti per la determinazione del loro ammontare, se tale giorno e' posteriore a quello del reclamo o della citazione. § 2. - Ogni indennita' indebitamente riscossa deve essere restituita.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art9 · fonte su Normattiva