[1]di limitare la responsabilita'
[2]Sono nulli di pieno diritto le disposizioni tariffarie e gli accordi particolari conclusi tra la ferrovia ed il viaggiatore, tendenti ad esonerare preventivamente, in tutto od in parte, la ferrovia dalla sua responsabilita' in virtu' della presente Convenzione, o che hanno per effetti l'inversione dell'onere della prova che incombe sulla ferrovia, o che fissano limiti inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 6, § 2, e dall'articolo 7. Tale nullita' non comporta tuttavia la nullita' del contratto di trasporto, il quale resta soggetto alle disposizioni della CIV e della presente Convenzione.
Testo vigente dal 28 gennaio 1976
