[1]di limitare la responsabilita'

[2]Sono nulli di pieno diritto le disposizioni tariffarie e gli accordi particolari conclusi tra la ferrovia ed il viaggiatore, tendenti ad esonerare preventivamente, in tutto od in parte, la ferrovia dalla sua responsabilita' in virtu' della presente Convenzione, o che hanno per effetti l'inversione dell'onere della prova che incombe sulla ferrovia, o che fissano limiti inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 6, § 2, e dall'articolo 7. Tale nullita' non comporta tuttavia la nullita' del contratto di trasporto, il quale resta soggetto alle disposizioni della CIV e della presente Convenzione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art10 · fonte su Normattiva