sulle indennita' par. 1. L'avente diritto puo' richiedere gli interessi sull'indennita', calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, decorrenti dal giorno del reclamo previsto all'articolo 49 o, in difetto di esso, dal giorno dell'atto di citazione. par. 2. Tuttavia, per le indennita' dovute in virtu' degli articoli 27 e 28 gli interessi decorrono dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti alla determinazione del loro ammontare, qualora tale giorno sia posteriore a quello del reclamo o dell'atto di citazione. par. 3. Per quanto concerne i bagagli, gli interessi sono dovuti solo quando l'indennita' superi le 4 unita' di conto per scontrino. par. 4. Per quanto concerne i bagagli, se l'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro il termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
