[1]del risarcimento danni in caso di dolo o di colpa grave

[2]Le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente Convenzione o quelle previste dal diritto nazionale che limitano ad una somma determinata le indennita' non si applicano se il danno derivi da dolo o da colpa grave della ferrovia.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art8 · fonte su Normattiva