[1]del risarcimento danni in caso di dolo o di colpa grave
[2]Le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente Convenzione o quelle previste dal diritto nazionale che limitano ad una somma determinata le indennita' non si applicano se il danno derivi da dolo o da colpa grave della ferrovia.
Testo vigente dal 28 gennaio 1976
