I terzi predetti per potersi avvalere delle facolta' riconosciute nel presente Accordo sono tenuti a comunicare l'attuazione e i preparativi predisposti specificandone la misura raggiunta alla data del 31 ottobre 1952 e a quella della firma del presente Accordo. Tale comunicazione deve essere fatta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto nel suo domicilio eletto in Italia nonche' all'Ufficio centrale brevetti presso il Ministero dell'industria e commercio che ne cura l'annotazione sul registro dei brevetti. Le comunicazioni di cui all'alinea precedente possono essere fatte in date diverse; pero' debbono essere fatte nel termine di sei mesi dalla data della firma del presente Accordo o, per i brevetti concessi posteriormente a tale data, da quella della concessione del brevetto.

Testo vigente dal 14 settembre 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;811~art3 · fonte del testo