I terzi che prima della data della firma del presente Accordo, hanno intrapreso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione di invenzioni, oggetto dei brevetti previsti dall'articolo precedente e rilasciati su domande depositate anteriormente al 16 settembre 1947, possono continuare nell'uso personale precedentemente iniziato o predisposto coi preparativi in questione, contro pagamento di un equo corrispettivo. Tale corrispettivo non e' dovuto per la continuazione dell'uso personale nella misura dell'attuazione effettuata fino al 31 ottobre 1952 o dei preparativi predisposti sino a tale data. Un aumento nell'utilizzazione o nei preparativi oltre i limiti previsti nel presente articolo e' consentito ai terzi subordinatamente al pagamento da parte di questi, per la differenza corrispondente all'aumento, di un equo corrispettivo.
Testo vigente dal 14 settembre 1957
