I terzi che prima della data della firma del presente Accordo, hanno intrapreso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione di invenzioni, oggetto dei brevetti previsti dall'articolo precedente e rilasciati su domande depositate anteriormente al 16 settembre 1947, possono continuare nell'uso personale precedentemente iniziato o predisposto coi preparativi in questione, contro pagamento di un equo corrispettivo. Tale corrispettivo non e' dovuto per la continuazione dell'uso personale nella misura dell'attuazione effettuata fino al 31 ottobre 1952 o dei preparativi predisposti sino a tale data. Un aumento nell'utilizzazione o nei preparativi oltre i limiti previsti nel presente articolo e' consentito ai terzi subordinatamente al pagamento da parte di questi, per la differenza corrispondente all'aumento, di un equo corrispettivo.

Testo vigente dal 14 settembre 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;811~art2 · fonte del testo