I terzi che, dopo il 13 ottobre 1942 e prima della data della firma del presente Accordo, avessero in buona fede intrapreso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione di una invenzione, di un modello di utilita' o di un disegno o modello industriale, potranno continuarne l'utilizzazione nella misura in cui la legislazione del Paese contraente lo permette.

Testo vigente dal 20 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;665~accordo-art4 · fonte del testo