I terzi che, dopo il 13 ottobre 1942 e prima della data della firma del presente Accordo, avessero in buona fede intrapreso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione di una invenzione, di un modello di utilita' o di un disegno o modello industriale, potranno continuarne l'utilizzazione nella misura in cui la legislazione del Paese contraente lo permette.
Testo vigente dal 20 agosto 1954
