1. Le disposizioni degli articoli seguenti si applicano in quanto dalle trattative preliminari, dalla proposta, dalla risposta, o dalle pratiche esistenti tra le parti o dagli usi non risultino applicabili altre disposizioni. 2. E' tuttavia nulla qualsiasi clausola contenuta nella proposta che attribuisce al silenzio il valore di accettazione.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
