1. La dichiarazione di accettazione produce i suoi effetti a condizione che giunga al proponente nel termine da questi prefisso o, in difetto di tale prefissione, in un congruo termine, avuto riguardo alle circostanze del caso, alla rapidita' dei mezzi di comunicazione utilizzati dal proponente e agli usi. Nel caso di proposta verbale, l'accettazione deve essere immediata, sempreche' non risulti dalle circostanze che al destinatario sia stato concesso un termine per riflettere. 2. Se il termine per l'accettazione e' fissato dal proponente in una lettera o in un telegramma, si presume che tale termine decorra dalla data della lettera o del giorno ed ora in cui il telegramma e' stato consegnato per la spedizione. 3. Se l'accettazione consiste in uno degli atti di cui all'art. 6, 2° comma, essa non ha effetto che quando si effettui nei termini previsti al 1° comma del presente articolo.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~allegato-i-art8 · fonte su Normattiva