1. La comunicazione che una persona indirizza ad una o piu' persone determinate ai fini della conclusione di un contratto di vendita costituisce proposta quando contiene elementi idonei a consentire che il contratto si perfezioni con l'accettazione, e rivela la volonta' del proponente di obbligarsi. 2. Detta comunicazione va interpretata ed integrata con le trattative preliminari, le pratiche esistenti fra le parti, gli usi e qualsiasi altra norma in materia di contratto di vendita.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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