1. Se l'accettazione e' tardiva, il proponente puo' considerarla tempestiva, purche' ne informi l'accettante, verbalmente o con la spedizione di un avviso, entro un breve termine. 2. L'accettazione pervenuta tardivamente, deve tuttavia essere considerata tempestiva ove risulti dalla lettera o dal documento che la contiene, che e' stata spedita in condizioni tali che, se fosse stata regolarmente trasmessa, sarebbe giunta tempestivamente; a meno che il proponente non informi l'accettante, verbalmente o con la spedizione di un avviso, entro un breve termine, che esso considera decaduta la propria offerta.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
