1. Se l'accettazione e' tardiva, il proponente puo' considerarla tempestiva, purche' ne informi l'accettante, verbalmente o con la spedizione di un avviso, entro un breve termine. 2. L'accettazione pervenuta tardivamente, deve tuttavia essere considerata tempestiva ove risulti dalla lettera o dal documento che la contiene, che e' stata spedita in condizioni tali che, se fosse stata regolarmente trasmessa, sarebbe giunta tempestivamente; a meno che il proponente non informi l'accettante, verbalmente o con la spedizione di un avviso, entro un breve termine, che esso considera decaduta la propria offerta.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~allegato-i-art9 · fonte su Normattiva