1. Qualsiasi accettazione accompagnata da aggiunte, limitazioni o altre modifiche, e' da considerarsi come rifiuto della proposta e costituisce una controproposta. 2. Tuttavia, la risposta ad una proposta che pur avendo i caratteri di un'accettazione, contenga degli elementi complementari o diversi senza alterare sostanzialmente i termini della proposta, e' considerata come accettazione, a meno che colui che ha fatto la proposta ne rilevi le differenze entro un breve termine. Ove a cio' non provveda, le condizioni del contratto saranno quelle della proposta con le modifiche contenute nell'accettazione.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
