1. All'infuori dei casi previsti dall'articolo precedente, il venditore conserva il diritto di effettuare la consegna nel luogo convenuto ed il compratore quello di esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto. 2. Il compratore puo', tuttavia, assegnare al venditore un nuovo termine di congrua durata. La mancata consegna entro detto termine costituisce inadempimento essenziale.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art31 · fonte su Normattiva