1. Se la mancata consegna nel luogo stabilito costituisce inadempimento essenziale e se la mancata consegna alla data stabilita costituisca anch'essa inadempimento essenziale il compratore ha la facolta' di esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto o dichiararlo risolto. Esso deve rendere nota al venditore la soluzione prescelta entro un congruo termine; ove a cio' non provveda il contratto e' risolto di pieno diritto. 2. Se il venditore richiede al compratore di rendergli nota la sua decisione e quest'ultimo non gli risponde entro un breve termine il contratto e' risolto di pieno diritto. 3. Se il venditore trasporta la cosa sino al luogo convenuto prima che il compratore gli abbia resa nota la sua decisione e se il compratore stesso non dichiara risolto il contratto entro un breve termine, non puo' piu' farsi luogo alla risoluzione del contratto.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art30 · fonte su Normattiva