1. Se la mancata consegna nel luogo stabilito costituisce inadempimento essenziale e se la mancata consegna alla data stabilita costituisca anch'essa inadempimento essenziale il compratore ha la facolta' di esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto o dichiararlo risolto. Esso deve rendere nota al venditore la soluzione prescelta entro un congruo termine; ove a cio' non provveda il contratto e' risolto di pieno diritto. 2. Se il venditore richiede al compratore di rendergli nota la sua decisione e quest'ultimo non gli risponde entro un breve termine il contratto e' risolto di pieno diritto. 3. Se il venditore trasporta la cosa sino al luogo convenuto prima che il compratore gli abbia resa nota la sua decisione e se il compratore stesso non dichiara risolto il contratto entro un breve termine, non puo' piu' farsi luogo alla risoluzione del contratto.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
