1. Se il venditore non ha adempiuto le obbligazioni relative al tempo ed al luogo della consegna, il compratore ha diritto, secondo le disposizioni degli articoli 25 a 32:

  • a)di esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto;
  • b)di dichiarare la risoluzione del medesimo. 2. Il compratore puo' inoltre ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 o degli articoli 84 a 87. 3. In nessun caso il venditore potra' chiedere alla autorita' giudiziaria un termine di grazia.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art24 · fonte su Normattiva