1. Se il venditore non ha adempiuto le obbligazioni relative al tempo ed al luogo della consegna, il compratore ha diritto, secondo le disposizioni degli articoli 25 a 32:
- a)di esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto;
- b)di dichiarare la risoluzione del medesimo. 2. Il compratore puo' inoltre ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 o degli articoli 84 a 87. 3. In nessun caso il venditore potra' chiedere alla autorita' giudiziaria un termine di grazia.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
