Il compratore deve prendere le misure previste dal contratto, dagli usi o da altre norme vigenti, al fine di predisporre o garantire il pagamento del prezzo, quali l'accettazione di una cambiale, l'apertura di un credito documentato o la prestazione di una fideiussione bancaria.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art69 · fonte su Normattiva