1. Nel caso di risoluzione per mancato ricevimento della consegna o per mancata precisazione delle modalita' della cosa, il venditore puo' esigere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 84 a 87. 2. Qualora il contratto non venga risolto, il venditore puo' esigere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art68 · fonte su Normattiva