1. Nel caso di risoluzione per mancato ricevimento della consegna o per mancata precisazione delle modalita' della cosa, il venditore puo' esigere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 84 a 87. 2. Qualora il contratto non venga risolto, il venditore puo' esigere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
