1. Quando il venditore deve restituire il prezzo, esso e' tenuto anche al pagamento degli interessi sul prezzo stesso, a datare dal giorno del pagamento, al tasso stabilito all'art. 83. 2. Il compratore deve al venditore l'equivalente di qualsiasi profitto o vantaggio che esso abbia ricavato dalla cosa:
- a)quando deve restituirla in tutto o in parte;
- b)quando sia nell'impossibilita' di restituirla in tutto o in parte e, cionondimeno, il contratto sia stato risolto.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
