1. Quando il venditore deve restituire il prezzo, esso e' tenuto anche al pagamento degli interessi sul prezzo stesso, a datare dal giorno del pagamento, al tasso stabilito all'art. 83. 2. Il compratore deve al venditore l'equivalente di qualsiasi profitto o vantaggio che esso abbia ricavato dalla cosa:

  • a)quando deve restituirla in tutto o in parte;
  • b)quando sia nell'impossibilita' di restituirla in tutto o in parte e, cionondimeno, il contratto sia stato risolto.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art81 · fonte su Normattiva