Il risarcimento previsto nei due precedenti articoli puo' essere maggiorato di ogni spesa normalmente giustificata ed effettivamente sostenuta in conseguenza dell'inadempimento, o commisurato all'ammontare di ogni perdita effettivamente subita o di ogni mancato guadagno che la parte inadempiente avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, avuto riguardo alle circostanze di fatto che essa conosceva o avrebbe dovuto conoscere come possibili conseguenze dell'inadempimento.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art86 · fonte su Normattiva