Il risarcimento previsto nei due precedenti articoli puo' essere maggiorato di ogni spesa normalmente giustificata ed effettivamente sostenuta in conseguenza dell'inadempimento, o commisurato all'ammontare di ogni perdita effettivamente subita o di ogni mancato guadagno che la parte inadempiente avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, avuto riguardo alle circostanze di fatto che essa conosceva o avrebbe dovuto conoscere come possibili conseguenze dell'inadempimento.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
