[1]TEMPORALE DI APPLICAZIONE

[2]1. Il presente Trattato si applica ai delitti specificati all'Articolo 2, che sono stati commessi prima o dopo la sua entrata in vigore. 2. Le richieste di estradizione pendenti alla data di entrata in vigore del Trattato sono decise in conformita' alle disposizioni previgenti.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~trattato-di-estradizione-art21 · fonte su Normattiva