[1]DI COMUNICAZIONE

[2]Ai fini del presente Trattato, ciascuna Parte comunica nella sua lingua ufficiale e deve fornire una traduzione dei propri atti nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~trattato-sul-trasferimento-art15 · fonte su Normattiva