[1]ALLA PERSONA CONDANNATA

[2]1. Le Parti adottano le misure ritenute necessarie al fine di informare, nel piu' breve tempo possibile, le persone condannate all'interno del proprio territorio dell'esistenza del presente Trattato e delle condizioni di applicabilita' del medesimo. 2. Ciascuna Parte deve informare per iscritto la persona condannata all'interno del proprio territorio delle misure adottate o decisioni pertinenti sulle richieste della Parte che Trasferisce o della Parte che Riceve, ai sensi degli Articoli 5 e 6 del presente Trattato.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~trattato-sul-trasferimento-art7 · fonte su Normattiva