[1]ALLA PERSONA CONDANNATA
[2]1. Le Parti adottano le misure ritenute necessarie al fine di informare, nel piu' breve tempo possibile, le persone condannate all'interno del proprio territorio dell'esistenza del presente Trattato e delle condizioni di applicabilita' del medesimo. 2. Ciascuna Parte deve informare per iscritto la persona condannata all'interno del proprio territorio delle misure adottate o decisioni pertinenti sulle richieste della Parte che Trasferisce o della Parte che Riceve, ai sensi degli Articoli 5 e 6 del presente Trattato.
Testo vigente dal 28 luglio 2020
