1. Lo Stato di soggiorno autorizzera' a titolo gratuito, salvo il pagamento delle eventuali spese di impianto e di locazione delle apparecchiature, le installazioni telefoniche e telegrafiche (comprese le telescriventi) necessarie al funzionamento degli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno, il collegamento di queste installazioni a quelle corrispondenti dello Stato limitrofo, nonche' lo scambio di comunicazioni dirette con detti uffici riservate esclusivamente agli affari di servizio. Tali comunicazioni sono considerate come comunicazioni interne dello Stato limitrofo. 2. I Governi dei due Stati s'impegnano a concedere, agli stessi fini e nella misura del possibile, ogni facilitazione per quanto concerne l'utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione. 3. Sono fatte inoltre salve le norme dei due Stati in materia di costruzione e di esercizio degli impianti di telecomunicazioni.

Testo vigente dal 21 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824~art23 · fonte del testo