La corrispondenza ed i colli di servizio, nonche' i valori, in provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, possono essere trasportati a cura degli agenti di tale Stato senza l'intervento del servizio postale. Tali invii, esenti da ogni tassa, debbono circolare col timbro ufficiale del servizio interessato.

Testo vigente dal 21 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824~art24 · fonte su Normattiva