1. Le persone provenienti dallo Stato limitrofo possono effettuare presso gli uffici di tale Stato installati nella zona tutte le operazioni relative al controllo, nelle stesse condizioni in cui si effettuano nello Stato limitrofo. 2. Le disposizioni del precedente paragrafo sono in particolare applicabili alle persone che, nello Stato limitrofo, effettuano tali operazioni a titolo professionale; dette persone sono sottoposte, a tal riguardo, alle norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo. Le operazioni effettuate ed i servizi resi in tali condizioni sono considerati come esclusivamente effettuate e resi nello Stato limitrofo, con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano. 3. Le norme generali dello Stato di soggiorno sono applicabili alle persone indicate nei precedenti paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda il passaggio della frontiera ed il soggiorno nel detto Stato. Devono essere concesse le facilitazioni compatibili con tali norme.

Testo vigente dal 21 luglio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824~art25 · fonte su Normattiva