1. La Danimarca puo' differire:
- a)per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di non residenti, di obbligazioni stilate in corone danesi e trattate in borsa in Danimarca, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli;
- b)per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di residenti in Danimarca, di titoli stranieri trattati in borsa e quella dei riacquisti dall'estero di titoli danesi trattati in borsa e stilati interamente o parzialmente in valuta estera, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli. 2. La Danimarca procedera', a partire dall'adesione, ad una liberalizzazione progressiva delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
