1. La Danimarca puo' differire:

  • a)per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di non residenti, di obbligazioni stilate in corone danesi e trattate in borsa in Danimarca, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli;
  • b)per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di residenti in Danimarca, di titoli stranieri trattati in borsa e quella dei riacquisti dall'estero di titoli danesi trattati in borsa e stilati interamente o parzialmente in valuta estera, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli. 2. La Danimarca procedera', a partire dall'adesione, ad una liberalizzazione progressiva delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art121 · fonte su Normattiva