1. I contributi finanziari degli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del 21 aprile 1970, sono ripartiti come segue: - tra i nuovi Stati membri: Danimarca 2,42 per cento; Irlanda 0,60 per cento; Norvegia 1,66 per cento; Regno Unito 19,00 per cento - e tra gli Stati membri originari secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del 21 aprile 1970, previa deduzione dei contributi finanziari dei nuovi Stati membri qui sopra indicati. 2. Per il 1973 si assumono come riferimento per calcolare le variazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione del 21 aprile 1970: - per i nuovi Stati membri, le percentuali indicate al paragrafo precedente; - per gli Stati membri originari, le loro parti relative dell'anno precedente, tenuto conto delle percentuali dei nuovi Stati membri sopra indicate.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art129 · fonte su Normattiva