[1]di liquidazione

[2]1. Alla risoluzione del presente accordo, cessano tutte le operazioni della scorta stabilizzatrice effettuate a norma degli articoli 28, 29, 30 o 31. Dopo tale data, il direttore non effettua ulteriori acquisti di stagno e puo' procedere a vendite soltanto se autorizzato dal disposto dei paragrafi 2, 3 oppure 8 del presente articolo. 2. In ordine alla liquidazione della scorta stabilizzatrice il direttore precedera' come disposto ai paragrafi 3 - 8 ed 11 del presente articolo, a meno che il Consiglio sostituisca con altre disposizioni quelle contenute nel presente articolo. 3. Quanto prima dopo la risoluzione del presente accordo, il direttore preleva dal saldo rimanente sul conto della scorta stabilizzatrice una somma che egli valuta sufficiente per il rimborso di qualsiasi pendenza connessa con eventuali prestiti contratti in applicazione dell'articolo 24 e per far fronte a tutte le spese di liquidazione della scorta stabilizzatrice stessa conformemente al disposto del presente articolo. Se il saldo rimanente sul conto della scorta stabilizzatrice non basta a questi fini, il direttore procede, entro termini e quantitativi decisi dal Consiglio, alla vendita di partite di stagno sufficienti per reperire la somma supplementare richiesta. 4. Ferme restando le disposizioni del presente accordo e in conformita' delle stesse, a ciascun Membro viene rimborsata la quota che detiene nella scorta stabilizzatrice. 5. Per accertare l'entita' di tale quota, il direttore procede come segue:

  • a)vengono determinati i contributi versati in denaro da ciascun membro;
  • b)tutto lo stagno detenuto dal direttore alla data della risoluzione del presente accordo viene valutato sulla base di un prezzo rappresentativo praticato a tale data su un mercato riconosciuto e approvato dal Consiglio; l'importo equivalente a tale valore viene quindi aggiunto al totale delle liquidita' a disposizione del direttore alla data di cui sopra, dopo il prelievo della somma di cui al paragrafo 3 del presente articolo;
  • c)se il totale raggiunto con le operazioni di cui alla lettera b) supera la somma complessiva di tutti i contributi versati da tutti i Membri alla scorta stabilizzatrice, l'eccedenza viene ripartita tra i Membri in proporzione dei contributi totali versati da ciascuno di essi alla scorta stabilizzatrice, determinati conformemente alla precedente lettera a), moltiplicati per il numero di giorni che tali contributi sono rimasti a disposizione del direttore fino alla risoluzione del presente accordo. Ai fini del calcolo del numero dei giorni di cui sopra, non vengono presi in considerazione il giorno nel quale il direttore ha ricevuto il contributo ne' il giorno della risoluzione del presente accordo. L'importo in piu' cosi' distribuito a ciascun Membro viene aggiunto al totale dei contributi versati da ogni singolo Membro, determinati come disposto alla precedente lettera a). Nel calcolo della ripartizione dell'eccedenza, il contributo di un Membro che sia stato privato dei suoi diritti non viene considerato quale somma rimasta a disposizione del direttore durante il periodo della privazione dei diritti;
  • d)se il totale raggiunto conformemente al disposto della lettera b) e' inferiore alla somma di tutti i contributi versati da tutti i Membri alla scorta stabilizzatrice, il disavanzo viene ripartito tra i Membri, in proporzione dei loro contributi totali. L'aliquota di disavanzo cosi' assegnata ai singoli Membri viene dedotta dal totale dai contributi di ciascuno di essi, determinato conformemente alla precedente lettera a).
  • e)Il risultato dei calcoli di cui sopra viene considerato, per ogni singolo Membro, pari alla sua quota della scorta stabilizzatrice. 6. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, a ciascun Membro viene assegnata la quota spettantegli in liquidita' e in quantitativo di stagno disponibile per la distribuzione conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, restando inteso che, se un Membro ha perso la totalita' o una parte dei suoi diritti di partecipazione alla liquidazione della scorta stabilizzatrice a norma degli articoli 20, 23, 36, 48 oppure 58, la sua quota di rimborso viene ridotta in proporzione a tale perdita e la conseguente rimanenza viene ripartita tra gli altri Membri, proporzionalmente alle loro rispettive quote sulla scorta stabilizzatrice. 7. Il rapporto tra il quantitativo di stagno e l'importo in liquidita' assegnato conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo sara' identico per ciascun Membro. 8. a) A ciascun Membro viene versato l'importo in liquidita' ad esso assegnato a seguito della procedura di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
  • b)Il quantitativo di stagno assegnato a ciascun Membro viene trasferito a quest'ultimo secondo frazionamenti e nell'arco di tempo ritenuti opportuni dal Consiglio, fermo restando che, se il quantitativo totale di stagno da trasferire ai Membri e' inferiore a 30.000 t, l'arco di tempo non deve superare 24 mesi dalla risoluzione del presente accordo. Se e' pari o superiore a 30.000 t, il quantitativo totale viene trasferito ai Membri ad una media di 10.000 t per ciascun periodo di 12 mesi dopo la risoluzione del presente accordo.
  • c)In ciascuna operazione di trasferimento, il Consiglio deve tener conto, tra l'altro
  • i)del quantitativo totale di stagno disponibile per la distribuzione,
  • ii)degli effetti che l'immissione di tale quantitativo di stagno puo' esercitare sul mercato,
  • iii)degli interessi dei Membri, nella prospettiva di una continuita' delle forniture di stagno.
  • d)Ogni Membro puo' chiedere che una qualsiasi frazione del quantitativo di stagno spettantegli venga venduta e che gli utili netti ricavati da tale vendita gli siano versati direttamente. 9. In deroga alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo, qualsiasi quantitativo di stagno assegnato ai Membri in conformita' del precedente paragrafo 8 puo' essere trasferito sulla scorta stabilizzatrice di un successivo accordo internazionale sullo stagno. 10. Qualsiasi quantitativo di stagno assegnato ad uno Stato membro che non sia parte di un successivo accordo internazionale sullo stagno viene restituito a tale Membro non oltre sei mesi dopo la risoluzione del presente accordo. 11. Quando tutti i quantitativi di stagno sono stati smaltiti conformemente al precedente paragrafo 8, il direttore distribuisce tra i Membri l'eventuale saldo rimanente della somma prelevata in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, nelle proporzioni assegnate a ciascun Membro conformemente al precedente paragrafo 5.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art26 · fonte su Normattiva